Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

dal 29/04/2008 - al 14/03/2013

Vai alla Legislatura corrente >>
Cerca nel sito

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Per visualizzare il contenuto multimediale è necessario installare il Flash Player Adobe e abilitare il javascript

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.

salta l'esplora

Regolamento per la tutela giurisdizionale non concernente i dipendenti

  • Art. 9
    Sospensione dei termini nei periodi di scioglimento della Camera e di aggiornamento dei lavori
    • 1. Tutti i termini relativi all’attività del Consiglio e del Collegio d’appello sono sospesi di diritto, all’inizio della legislatura, nel periodo intercorrente tra la data della prima riunione della nuova Assemblea e la data di ricostituzione di ciascuno degli organi.
    • 2. I termini di cui al comma 1 sono altresì sospesi, ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio dell’anno successivo.